Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2023 il Provvedimento Banca d’Italia 13 giugno 2023 recante modifiche al Provvedimento 30 luglio 2019 recante disposizioni sull’adeguata verifica della clientela in materia antiriciclaggio.
Le presenti modifiche tengono conto del recepimento degli Orientamenti EBA del 22 novembre 2022 sull’utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente per le finalità di adeguata verifica di cui all’art. 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva Antiriciclaggio), recentemente recepiti dalla stessa Banca d’Italia. In attuazione di tali Orientamenti EBA, le presenti modifiche abrogano l’ultimo periodo della sezione VIII della Parte II delle disposizioni sull’adeguata verifica, il quale prevede che, nel contesto dell’operatività a distanza, in via alternativa rispetto alle altre procedure ivi previste, l’identificazione del cliente-persona fisica da parte dei destinatari possa essere effettuata in digitale da remoto, secondo la procedura di registrazione audio/video disciplinata nell’Allegato 3.
Viene contestualmente abrogato l’allegato 3 delle disposizioni del 30 luglio 2019 disciplinante tale procedura di video-identificazione. Le modifiche entrano in vigore a partire dal 2 ottobre 2023.
PROVVEDIMENTO 13 giugno 2023.
Modifiche al provvedimento 30 luglio 2019, recante «Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo».
IL DIRETTORIO DELLA BANCA D’ITALIA
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 (cd. quarta direttiva antiriciclaggio)
Visto, in particolare, l’art. 19, comma 1, lettera a) , n. 5 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che attribuisce alla Banca d’Italia il potere di individuare forme e modalità idonee di acquisizione a distanza dei dati identificativi della clientela ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di identificazione, tenendo conto dell’evoluzione delle tecniche di identificazione a distanza;
Visto il provvedimento della Banca d’Italia del 30 luglio 2019 con cui sono state emanate le «Disposizioni in materia di adeguata verifica per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo»;
Visto, in particolare, quanto previsto dalla Parte Seconda, Sezione VIII, delle Disposizioni in materia di adeguata verifica della Banca d’Italia del 30 luglio 2019, recante «Disposizioni specifiche in materia di operatività a distanza»;
Considerato il contenuto degli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea sull’utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente per le finalità di cui all’art. 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849, pubblicati in data 22 novembre 2022;
EMANA il seguente provvedimento:
Art. 1. Modifiche alle disposizioni della Banca d’Italia in materia di adeguata verifica per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo del 30 luglio 2019 1. Nella sezione VIII, Parte Seconda delle disposizioni della Banca d’Italia in materia di adeguata verifica del 30 luglio 2019, è abrogato il seguente capoverso: «In alternativa a quanto previsto sub a) , b) , c) , l’identificazione del cliente-persona fisica può essere effettuata dai destinatari in digitale da remoto secondo la procedura di registrazione audio/video disciplinata nell’Allegato 3.». 2. È abrogato l’allegato 3 delle disposizioni della Banca d’Italia in materia di adeguata verifica del 30 luglio 2019 («Procedura di video-identificazione»).
Art. 2. Entrata in vigore Il presente provvedimento entra in vigore il 2 ottobre 2023. Roma, 13 giugno 2023