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Commette reato chi entra nel cassetto fiscale altrui. Cassazione penale, sentenza n. 15899/2021

Commette reato chi entra nel cassetto fiscale altrui. Cassazione penale, sentenza n. 15899/2021

È quanto emerge dalla sentenza 15899/2021 della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione. Il caso. Una donna, al fine di gestire il patrimonio familiare, aveva ottenuto dalla sorella delega per accesso al cassetto fiscale AGE. Alla cessazione della delega, la stessa aveva continuato ad eccedere al cassetto fiscale e successivamente ne aveva anche modificato la password all'insaputa della sorella.

La donna è così incorsa nella fattispecie di reato prevista dall'art. 615-ter c.p.

Dispositivo dell'art. 615 ter Codice Penale

(1)Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico(2) protetto da misure di sicurezza(3) ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1. 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2. 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3. 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.  

Note

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 4, della l. 23 dicembre 1993, n. 547.

(2) Viene sanzionato l'accesso virtuale, che quindi non comporta condotte di aggressione fisica al sistema cui si accede a distanza su reti telematiche.

(3) La presenza di un sistema di protezione da accessi abusivi implica un'espressa volontà contraria del soggetto di far accedere altri al proprio sistema.

La giurisprudenza

La giurisprudenza ha chiarito che integra il delitto in oggetto la condotta (del professionista o di qualsiasi altro soggetto anche in ambito familiare) che pur delegato, acceda in un sistema informatico violando le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso. Rimangono irrilevanti gli scopi e le finalità che abbiano soggettivamente motivato l'ingresso nel sistema.

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 615-ter c.p., non rilevi la circostanza che le chiavi di accesso al sistema informatico protetto siano state comunicate all'autore del reato qualora la condotta incriminata abbia portato ad un risultato in contrasto con la volontà della persona offesa.

  • Cassazione penale, sentenza n. 15899/2021
  • Cassazione penale, Sez. V, 2 ottobre 2018, n. 2905 
  • Cassazione penale, Sez. Un., 18 maggio 2017, n. 41210
  • Cassazione penale, Sez. Un., 27 ottobre 2011-7 febbraio 2012, n. 4694

 

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