Il 4 aprile 2020 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 90 le “Linee Guida per la sottoscrizione elettronica di documenti informatici ai sensi dell'art. 20 del CAD. Con l’entrata in vigore delle linee guida sarà dunque possibile firmare documenti con SPID. I documenti firmati con SPID hanno lo stesso valore giuridico della firma autografa, poiché soddisfano il requisito della forma scritta e producono gli effetti dell’articolo 2702 del Codice civile. Per definire il perimetro dell’argomento è doveroso fare un preliminare passaggio su due articoli del CAD: l’art 20 e l’art 71.
Art. 20 - Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici 1-bis.
Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore. In tutti gli altri casi, l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida.
Art. 71 - Regole tecniche
1. L’AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonché acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l’attuazione del presente Codice. Le Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell’apposita area del sito Internet istituzionale dell’AgID e di essa ne è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le Linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo periodo.
Attualmente purtroppo non è ancora possibile sottoscrivere documenti informatici con SPID in quanto sarà necessario che siano recepite le predette linee guida fornendo, quindi, il correlato servizio, nel rispetto delle norme in essere.
Un ruolo determinante nell’attuazione dell’articolo 2 delle linee guida lo avranno le identity provider che dovranno realizzare quanto previsto dal sopracitato articolo 20. Potranno inoltre essere utilizzate per la firma esclusivamente le identità digitali della persona fisica e le identità digitali per uso professionale e non anche quelle aziendali e potranno essere firmati esclusivamente documenti PDF versione 1.7 o successive, profilo PDF/A-2.
Pro e contro.
Se da un lato la firma SPID quale firma qualificata riveste decisamente notevoli vantaggi, da un lato è attualmente limitata dal perimetro geografico di efficacia in quanto la validità giuridica della Firma SPID è al momento da considerarsi tale solo nel nostro Paese. Ciò non toglie però che i documenti sottoscritti con Firma SPID saranno invece valutabili dagli altri Stati Membri i quali, peraltro, non potranno negarne la loro la validità solo per effetto di esser sottoscritti mediante una firma elettronica diversa dalla firma elettronica qualificata. Altro elemento che va considerato è il costo, sebben risibile, del rilascio della Firma SPID che a differenza dell’identità di autenticazione non potrà essere gratuita. Le linee guida in commento si limitano a specificare che i fornitori di servizi SPID che intendono far utilizzare la funzione di firma, hanno l’obbligo improrogabile di consentire agli utenti la sottoscrizione con firma elettronica qualificata; appare quindi probabile che il servizio di firma SPID non sarà fornito in gratuità in considerazione dei costi di realizzazione e gestione della struttura informatica. L’ultimo aspetto che va preso in considerazione è quello della conservazione. Le linee guida prevedono che gli Identity Provider potranno offrire ai firmatari servizi aggiuntivi di conservazione dei documenti firmati con SPID (anch’esso a pagamento), ove l’utente non vorrà avvalersi dei citati servizi aggiuntivi, dovrà provvedere alla conservazione secondo la normativa vigente in quanto gli Identity Provider hanno l’obbligo di non conservare i documenti oggetto della firma con SPID depositati presso i propri sistemi, rimuovendoli in modo sicuro al termine del trattamento.
Occhio alla Privacy.
L’articolo 8.1 delle linee guida precisa che l’Identity Provider sarà titolare del trattamento per le finalità diverse da quelle del servizio di sottoscrizione ex art. 20 Codice Amministrazione Digitale e l’utente dovrà chiaramente essere informato del fatto che i dati personali oggetto del servizio e i documenti firmati con SPID saranno ulteriormente trattati dall’ Identity Provider.
Il ruolo fondamentale degli studi dei professionisti nell'era SPID.
"Gli Studi dei Professionisti rivestiranno un ruolo fondamentale nella transizione digitale. Gli studi dei professionisti saranno gli interlocutori qualificati per imprese e cittadini. Questa consapevolezza se da alcuni studi è stata già colta e fatta propria in molti altri invece deve ancora maturare. Ma non è troppo tardi. E' un mercato ancora fertile in cui si può definire il perimetro di nuove competenze e nuove marginalità" (Giuseppe Palmiotto CEO - Ufficio Telematico s.r.l.).
Lo SPID, la PEC e la firma digitale potranno essere richiesti recandosi presso un centro appositamente autorizzato da Ufficio Telematico (L.R.A.) a svolgere le funzioni di R.A.O. (registration Autority Officer) da uno degli Identity Provider autorizzati. I R.A.O. sono individuati fra strutture organizzate e dotate di adeguate garanzie deontologiche quali studi di commercialisti, consulenti del lavoro, tributaristi, ma anche fra le strutture dotate di adeguata organizzazione ed esperienza nel rapporto con il pubblico. Recandosi presso un Centro R.A.O. sarà possibile richiedere lo SPID di Livello 2 ed accedere ai servizi resi dalla Pubblica Amministrazione.
Per le Organizzazioni che desiderano diventare centri R.A.O.
Ufficio Telematico s.r.l. è una Local registration Authority. Se sei interessato a rilasciare in autonomia certificati di Firma digitale, SPID o PEC contattaci per un approfondimento non impegnativo. Clicca qui oppure consulta la pagina dedicata.