La Firma Elettronica Avanzata è garanzia di sicurezza, integrità, immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, garanzia della sua riconducibilità all’autore. E' un insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l’identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario,
creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati (c.d. FEA).
L’aspetto che è importante rimarcare è che la realizzazione di soluzioni di firma elettronica avanzata è libera e non è soggetta ad autorizzazioni. A cura di Giuseppe Palmiotto, CEO Ufficio Telematico s.r.l..
Art.26, Regolamento UE 910 del 23 luglio 2014
Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti: a) è connessa univocamente al firmatario b) è idonea ad identificare il firmatario c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.
Gli effetti giuridici della firma elettronica avanzata
Gli effetti giuridici di una firma elettronica sono riconducibili alla loro capacità di soddisfare il requisito della forma scritta alla loro efficacia giuridica, all’onere della prova. Quest’ultimo, si riferisce all’individuazione del soggetto che, in caso di contestazione, deve fornire prove atte a dimostrare la validità o invalidità della firma oggetto di contestazione. I documenti sottoscritti con firma elettronica avanzata soddisfano il requisito della forma scritta e hanno l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile. La firma elettronica avanzata è utilizzabile limitatamente ai rapporti giuridici intercorrenti tra il sottoscrittore e il soggetto che eroga la soluzione di firma elettronica avanzata al fine di utilizzarla nei rapporti intrattenuti con soggetti terzi per motivi istituzionali, societari o commerciali.
Gli effetti probatori della firma elettronica avanzata
Il soggetto cui la firma elettronica avanzata afferisce può disconoscerla. Ha gli stessi effetti probatori della firma autografa (riconducibile al titolare), se la parte che vuole avvalersene ne dimostra la conformità con quanto prescritto al Titolo del DPCM 22 febbraio 2013.
Sulla nullità degli atti
Il CAD prevede la nullità di specifici atti se non si utilizza una precisa tipologia di firma. In particolare, prevede che gli atti elencati ai punti da 1 a 12 dell’articolo 1350 del Codice Civile debbano essere sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o digitale. Gli atti di cui al punto 13 del citato articolo del Codice Civile possono essere sottoscritti anche con firma elettronica avanzata e con la firma prevista dall’art. 20 del CAD.
La certezza dell’autore
La certezza dell’autore è la capacità di poter associare in maniera certa e permanente un soggetto ad un documento. Dalla normativa nazionale e unionale trattata, emerge che la certezza dell’autore è garantita dall’utilizzo della firma elettronica qualificata e dal sigillo elettronico qualificato. La firma elettronica avanzata fornisce, ai sensi della sola normativa nazionale, la medesima presunzione giuridica, ma può essere messa in discussione, non godendo dell’inversione dell’onere della prova.
Conformità al documento analogico
I documenti firmati con FEA non hanno a differenza dei documenti firmati con FEQ la conformità del documento informatico con quello analogico ai sensi dell'art. 22 del CAD. Tuttavia l'art 23 e 23 bis del CAD stabiliscono che:
(ART 23) 1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale se la loto conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l’obbligo di conservazione dell’originale informatico.2-bis. Sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le regole tecniche di cui all’articolo 71, tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico.
(ART 23 BIS) I soggetti che procedono all’apposizione del contrassegno rendono disponibili gratuitamente sul proprio sito Internet istituzionale idonee soluzioni per la verifica del contrassegno medesimo. 1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71.2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all’articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico.
Quale firma scegliere?
Si è visto che le diverse tipologie di firma elettronica si differenziano per la loro capacità di resistere al disconoscimento. Ne consegue che, nello scegliere la tipologia di firma elettronica adeguata allo specifico scopo, è bene partire da un’analisi del rischio di disconoscimento. Ove il rischio è rilevante, è preferibile utilizzare la firma elettronica qualificata, nel caso in cui il rischio sia basso la firma elettronica avanzata è certamente una soluzione, specialmente nel caso in cui vi sono molti firmatari in un’unica postazione: casi tipici sono gli sportelli destinati al pubblico.
La nostra FEA: aspetti giuridici e probatori
Ufficio Telematico (LRA Namirial) presenta la possibilità di sottoscrivere i contratti e qualsiasi altro tipo di documento attraverso la Firma Elettronica Avanzata, tramite un’innovativa procedura che permette di firmare elettronicamente un documento utilizzando il proprio smartphone senza la necessità di avere un dispositivo fisico di firma digitale. Il tutto in modo sicuro, semplice e veloce. Con la nostra soluzione di firma il tuo cliente riceverà la contrattualistica e i documenti sottoscritti in formato digitale direttamente sulla sua mail, evitando la stampa cartacea.
I VANTAGGI
- Comodità: le procedure sono più semplici e immediate
- Velocità: non si compilano più tante copie a mano
- Praticità: i documenti sono archiviati digitalmente e sono sempre consultabili
- Valore probatorio e giuridico. La Firma Elettronica Avanzata ha la validità della forma scritta ex art 2702 cc
- Sicurezza: la firma non è falsificabile, l'integrità dei documenti è garantita
- Ecologia: azzerando l'utilizzo della carta e rispetti l'ambiente.
La firma biometrica adottata da Ufficio Telematico rientra a pieno titolo nella famiglia delle firme elettroniche, consistendo in un processo di memorizzazione di dati informatici (prevalentemente biometrici) e di associazione di questi al documento elettronico, così producendo l’effetto della rivendicazione di paternità. In quanto tale, essa è tutelata dal già esposto principio di non disconoscimento e, quindi:
- non le si possono negare gli effetti giuridici per il solo fatto della sua forma elettronica;
- non può essere ripudiata come elemento di prova in un giudizio (art. 25, co. 1, eIDAS) e, conseguentemente, il giudice ha il dovere di prenderla in considerazione e di valutarla, secondo il suo prudente apprezzamento (artt 20, co. 1-bis, CAD e 116 c.p.c.), ai fini del proprio convincimento, motivando in ogni caso in ordine alle conclusioni cui è giunto;
- il documento firmato potrà essere ritenuto idoneo a soddisfare il requisito della forma scritta, in tutti quei casi in cui non è prevista la necessità della stessa a fini di validità
Conclusione
La soluzione di firma Avanzata biometrica utilizzata da Ufficio Telematico trova ampia diffusione per tutti i contratti a forma libera, che costituiscono la maggioranza degli accordi rientranti nella nozione giuridica di contratto in quanto i criteri che sono considerati dal giudice per la valutazione della firma sono forniti dal legislatore nello stesso art. 20, co. 1-bis, del CAD, che rinvia alle “caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità” del documento firmato a cui la Firma Avanzata Biometrica fornita da Ufficio Telematico è compliance. Pertanto difficilmente un controinteressato potrebbe minarne la credibilità nonostante l’ordinamento gli consenta di fornire prova contraria, attraverso cui vincere la presunzione relativa di attendibilità del riferimento temporale (prodotto dalla notarizzazione), egli non sarebbe mai concretamente in grado di darla.
La soluzione offerta da Ufficio Telematico trova ampia diffusione ed applicazione su tutti i contratti a forma libera che rappresentano la maggioranza degli “accordi conclusi tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale" (art 1321 c.c.) garantendo agli stessi valore probatorio paritetico alla scrittura privata secondo una valutazione normativa, e persino superiore secondo una valutazione tecnologica.
Approfondisci l'argomento sulla pagina dedicata. Clicca qui
Normazione di riferimento: DPCM 22 febbraio 2013 capo V
FIRMA ELETTRONICA AVANZATA. Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71.
Art. 55. Disposizioni generali 1. La realizzazione di soluzioni di firma elettronica avanzata è libera e non è soggetta ad alcuna autorizzazione preventiva. 2. I soggetti che erogano o realizzano soluzioni di firma elettronica avanzata si distinguono in: a) coloro che erogano soluzioni di firma elettronica avanzata al fi ne di utilizzarle nei rapporti intrattenuti con soggetti terzi per motivi istituzionali, societari o commerciali, realizzandole in proprio o anche avvalendosi di soluzioni realizzate dai soggetti di cui alla lettera b) ; b) coloro che, quale oggetto dell’attività di impresa, realizzano soluzioni di firma elettronica avanzata a favore dei soggetti di cui alla lettera a).
Art. 56. Caratteristiche delle soluzioni di firma elettronica avanzata 1. Le soluzioni di firma elettronica avanzata garantiscono: a) l’identificazione del firmatario del documento; b) la connessione univoca della firma al firmatario; c) il controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma, ivi inclusi i dati biometrici eventualmente utilizzati per la generazione della firma medesima; d) la possibilità di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l’apposizione della firma; e) la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto; f) l’individuazione del soggetto di cui all’art. 55, comma 2, lettera a) ; g) l’assenza di qualunque elemento nell’oggetto della sottoscrizione atto a modificarne gli atti, fatti o dati nello stesso rappresentati; h) la connessione univoca della firma al documento sottoscritto. 2. La firma elettronica avanzata generata in violazione di quanto disposto da una o più disposizioni di cui alle lettere a) , b) , c) , d) , e) , g) , h) del comma 1, non soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 20, comma 1 -bis , e 21, comma 2, del Codice.
Art. 57. Obblighi a carico dei soggetti che erogano soluzioni di firma elettronica avanzata 1. I soggetti di cui all’art. 55, comma 2, lettera a) devono: a) identificare in modo certo l’utente tramite un valido documento di riconoscimento, informarlo in merito agli esatti termini e condizioni relative all’uso del servizio, compresa ogni eventuale limitazione dell’uso, subordinare l’attivazione del servizio alla sottoscrizione di una dichiarazione di accettazione delle condizioni del servizio da parte dell’utente; b) conservare per almeno venti anni copia del documento di riconoscimento e la dichiarazione di cui alla lettera a) ed ogni altra informazione atta a dimostrare l’ottemperanza a quanto previsto all’art. 56, comma 1, garantendone la disponibilità, integrità, leggibilità e autenticità; c) fornire liberamente e gratuitamente copia della dichiarazione e le informazioni di cui alla lettera b) al firmatario, su richiesta di questo; d) rendere note le modalità con cui effettuare la richiesta di cui al punto c) , pubblicandole anche sul proprio sito internet; e) rendere note le caratteristiche del sistema realizzato atte a garantire quanto prescritto dall’art. 56, comma 1; f) specificare le caratteristiche delle tecnologie utilizzate e come queste consentono di ottemperare a quanto prescritto; g) pubblicare le caratteristiche di cui alle lettere e) ed f) sul proprio sito internet; h) assicurare, ove possibile, la disponibilità di un servizio di revoca del consenso all’utilizzo della soluzione di firma elettronica avanzata e un servizio di assistenza. 2. Al fi ne di proteggere i titolari della firma elettronica avanzata e i terzi da eventuali danni cagionati da inadeguate soluzioni tecniche, i soggetti di cui all’art. 55, comma 2, lettera a) , si dotano di una copertura assicurativa per la responsabilità civile rilasciata da una società di assicurazione abilitata ad esercitare nel campo dei rischi industriali per un ammontare non inferiore ad euro cinquecentomila. 3. Le modalità scelte per ottemperare a quanto disposto al comma 2 devono essere rese note ai soggetti interessati, pubblicandole anche sul proprio sito internet. 4. Il comma 2 del presente articolo non si applica alle persone giuridiche pubbliche che erogano soluzioni di firma elettronica avanzata per conto di pubbliche amministrazioni. 5. Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni e in quello sanitario limitatamente alla categoria di utenti rappresentata dai cittadini fruitori di prestazioni sanitarie, la dichiarazione di accettazione delle condizioni del servizio prevista al comma 1, lettera a) può essere fornita oralmente dall’utente al funzionario pubblico o all’esercente la professione sanitaria, il quale la raccoglie in un documento informatico che sottoscrive con firma elettronica qualificata o firma digitale. 6. I commi 1 e 2 non si applicano alle soluzioni di cui all’art. 61, commi 1 e 2, alle quali si applicano le norme vigenti in materia.
Art. 58. Soggetti che realizzano soluzioni di firma elettronica avanzata a favore di terzi 1. I soggetti di cui all’art. 55, comma 2, lettera b) che offrono una soluzione di firma elettronica avanzata alle pubbliche amministrazioni, devono essere in possesso della certificazione di conformità del proprio sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni ad essi relative, alla norma ISO/IEC 27001, rilasciata da un terzo indipendente a tal fi ne autorizzato secondo le norme vigenti in materia. 2. I soggetti di cui all’art. 55, comma 2, lettera b) che offrono soluzioni di firma elettronica avanzata alle pubbliche amministrazioni, ovvero le società che li controllano, devono essere in possesso della certificazione di conformità del proprio sistema di qualità alla norma ISO 9001 e successive modifiche o a norme equivalenti. 3. I commi 1 e 2 non si applicano alle persone giuridiche private partecipate, in tutto o in parte, dalla pubblica amministrazione qualora realizzino per la stessa soluzioni di firma elettronica avanzata. 4. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano alle persone giuridiche pubbliche che rendono disponibili soluzioni di firma elettronica avanzata a pubbliche amministrazioni. 5. I soggetti di cui all’art. 55, comma 2, lettera b) , al fi ne di dare evidenza del grado di conformità della soluzione di firma elettronica avanzata a quanto previsto dalle presenti regole tecniche, possono far certificare la propria soluzione secondo la norma ISO/IEC 15408, livello EAL 1 o superiore, da un terzo indipendente a tal fi ne autorizzato secondo le norme vigenti in materia.
Art. 59. Affidabilità delle soluzioni di firma elettronica avanzata 1. I soggetti di cui all’art. 55, comma 2, lettera a) , al fi ne di dare evidenza del grado di conformità alla norma ISO/IEC 27001 del proprio sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni a supporto della soluzione di firma elettronica avanzata proposta, possono richiederne la certificazione aduna terza parte indipendente autorizzata allo scopo secondo le norme vigenti in materia. 2. I soggetti di cui all’art. 55, comma 2, lettera a) , al fi ne di dare evidenza del grado di conformità della soluzione di firma elettronica avanzata a quanto previsto dalle presenti regole tecniche, su base volontaria, possono far certificare la propria soluzione secondo la norma ISO/IEC 15408, livello EAL 1 o superiore da un terzo indipendente a tal fi ne autorizzato secondo le norme vigenti in materia.
Art. 60. Limiti d’uso della firma elettronica avanzata 1. La firma elettronica avanzata realizzata in conformità con le disposizioni delle presenti regole tecniche, è utilizzabile limitatamente ai rapporti giuridici intercorrenti tra il sottoscrittore e il soggetto di cui all’art. 55, comma 2, lettera a) .
Art. 61. Soluzioni di firma elettronica avanzata 1. L’invio tramite posta elettronica certificata di cui all’art. 65, comma 1, lettera c -bis ) del Codice, effettuato richiedendo la ricevuta completa di cui all’art. 1, comma 1, lettera i) del decreto 2 novembre 2005 recante «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata» sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche. 2. L’utilizzo della Carta d’Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d’identità dei pubblici dipendenti (Mod. ATe) , del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del codice. 3. I formati della firma di cui al comma 2 sono gli stessi previsti ai sensi dell’art. 4, comma 2. 4. Le applicazioni di verifica della firma generata ai sensi del comma 2 devono accertare che il certificato digitale utilizzato nel processo di verifica corrisponda ad uno degli strumenti di cui al medesimo comma. 5. I certificatori accreditati che emettono certificati per gli strumenti di cui al comma 2 rendono disponibili strumenti di verifica della firma. 6. Fermo restando quanto disposto dall’art. 55, comma 1, al fi ne di favorire la realizzazione di soluzioni di firma elettronica avanzata, l’Agenzia elabora Linee guida sulla base delle quali realizzare soluzioni di firma elettronica avanzata conformi alle presenti regole tecniche.