L’articolo 3 bis della L. 53/94 prevede che si possa procedere alla notifica per PEC a condizione che l’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario della notifica risulti da pubblici elenchi. I pubblici elenchi richiamati dall’art. 3 bis della L. 53/94, sono i seguenti:
- Registro PPAA. Registro contenente gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni pubbliche ai sensi del DL 179/2012 art 16, comma 12 – consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati.
- Registro Imprese
- Indice nazionale della PEc (INIPEC)
- ReGIndE. Il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), gestito dal Ministero della Giustizia, contiene i dati identificativi nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti abilitati esterni.
- IPA – Indice Pubbliche Amministrazioni
- Domicilio digitale del cittadino
Focus su IPA
IPA, dal 17 luglio 2020, è ritornato pubblico elenco valido per le notifiche PEC. A condizione che nel registro PP.AA., situato nel portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia, non risulti presente l’indirizzo PEC della pubblica amministrazione (art. 28 DL 76/2020). In questo caso si rende necessario:
- Cercare l’indirizzo PEC della PA nel registro PP.AA. presente nel PST;
- Nel caso in cui (molto probabile) la PEC della PA non sia presente in quel registro, potrà utilizzare quella presente in IPA, Indice delle Pubbliche Amministrazioni;
- Si dovrà indicare, nella relata di notifica, che l’indirizzo PEC della PA è stato estratto da IPA in quanto non presente nel registro PP.AA. e ciò ex art. 28 DL. 76/2020.
Il domicilio digitale del cittadino (Art. 4 Legge 17 dicembre 2012, n. 221 conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179)
Tale elenco non è ancora stato istituito ma è ragionevole pensare che includerà tutti gli indirizzi PEC comunicati dai cittadini alla Pubblica Amministrazione. Sono state in consultazione fino al 10 luglio 2020 le Linee guida dell’indice dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese (INAD). L’indice, istituito dall’art. 6-quater del CAD, conterrà i domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese. Accedendo in INAD il cittadino potrà:
- eleggere il proprio domicilio digitale, mediante indicazione di un indirizzo di PEC o di recapito certificato qualificato del quale siano titolari;
- visualizzare il domicilio digitale eletto;
- modificare il domicilio digitale eletto;
- modificare l’indirizzo e-mail di contatto;
- modificare la provincia di residenza o la provincia in cui è stabilita la sede legale dell’ente;
- cessare il domicilio digitale eletto;
- visualizzare i dati acquisiti da INAD nel processo di registrazione di cui al paragrafo 2.2;
- visualizzare le informazioni relative al proprio utilizzo del sistema INAD;
- visualizzare le informazioni storiche relative all’elezione, modifica e cessazione del proprio domicilio digitale.
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