Con il termine whistleblower si intende il soggetto che segnala illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall’art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179.
In altre parole, con il termine whistleblowing si fa riferimento all'istituto volto a tutelare la condotta delle persone che segnalano irregolarità, violazioni di legge o illeciti penali – o presunte tali - commesse all'interno del proprio ambito lavorativo. In questo contesto dal 10 dicembre scorso l'Italia ha recepito quanto previsto dalla Direttiva UE n. 1937/2019 dedicata per l’appunto alla tutela delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.
Fra le principali novità previste dalla Direttiva si segnala:
- l'ampliamento dell'ambito oggettivo di applicazione. Oltre ai c.d. reati 231, le segnalazioni potranno avere ad oggetto anche le violazioni del diritto comunitario, protezione dei consumatori, protezione dei dati personali, sicurezza e conformità dei prodotti e degli alimenti.
- l'obbligo, per tutti i soggetti giuridici del settore privato con più di 250 dipendenti di istituire un canale informatico specifico e riservato all'invio di segnalazioni;
- il medesimo obbligo è previsto per i Comuni con più di 10.000 abitanti;
- l'obbligo di dar seguito alle segnalazioni e di riesaminare le procedure implementate periodicamente, almeno con cadenza triennale;
- l'ampliamento del novero dei soggetti considerabili potenziali segnalanti: oltre ai lavoratori a Direttiva considera anche gli azionisti e i componenti degli organi di governance e di controllo, gli ex dipendenti e collaboratori, i soggetti ancora non assunti (che partecipino, ad esempio, a processi di selezione), i "facilitatori" (ossia coloro che prestano assistenza al lavoratore nel processo di segnalazione), i tirocinanti, i volontari, i colleghi e persino i parenti del segnalante;
Restando fermo il regime di riservatezza applicabile alle segnalazioni, in termini di tutela del segnalante, è introdotto l'obbligo di istituire procedure per le segnalazioni interne che prevedano:
- canali di segnalazione sicuri;
- un avviso del ricevimento della segnalazione alla persona segnalante entro sette giorni a decorrere dal ricevimento;
- la designazione di una persona o di un servizio imparziale e competente per dare seguito alla segnalazione, dando riscontro entro un termine ragionevole non superiore a tre mesi a far data dall'avviso di ricevimento della segnalazione oppure dalla scadenza del termine di sette giorni dall'effettuazione della stessa;
- informazioni chiare e facilmente accessibili sulle procedure per effettuare le segnalazioni.