Supporto tecnico
Questa pagina di supporto ti aiuta a risolvere in autonomia le richieste che possono sorgere durante l'utilizzo delle nostre soluzioni o a fornirti suggerimenti utili per risolvere il problema con immediatezza.
GDPR DOX - Inserimento nuovo Titolare
Adesso sei pronto ad utilizzare tutte le funzionalità presenti in GDPR DOX. Per prima cosa ti consigliamo di verificare che i tuoi dati siano corretti.
PERCORSO: Gestisci / Studio

PERCORSO: Gestisci / Studio

Il percorso da seguire è il medesimo sia nel caso in cui devi creare una angrafica relativa ad un tuo cliente e sia se utilizzi GDPR DOX in proprio in qualità di Titolare del trattamento. In entrambi i casi devi creare un nuovo Titolare e compilare tutti i TAB richiesti.
PERCORSO: Identifica / Nuovo Titolare

PERCORSO: Identifica / Nuovo Titolare

Con GDPR DOX puoi gestire interamente on line e senza muoverti dal tuo ufficio le nomine per addetti e responsabili e gli eventi formativi. I destinatari potranno sottoscrivere a distanza con firma digitale sia le nomine che le verifiche di apprendimento degli eventi formativi previsti dagli art. 29 e 32 del GDPR.
La sottoscrizione digitale avviene con Firma elettronica semplice valida legalmente e che consente la sottoscrizione digitale di documenti informatici anche in assenza di un dispositivo fisico di Firma elettronica.
Tutte le nomine sono sottoscritte in uscita e in modalità automatica dal Titolare.
A tal fine è necessario che il Titolare acquisti (inserire link dello shop) da Namirial la firma automatica che Namirial andrà ad installare sul server e le cui credenziali una volta comunicate al Titolare andranno inserite nel TAB" Credenziali ESAW" nei seguenti campi:

La sottoscrizione digitale avviene con Firma elettronica semplice valida legalmente e che consente la sottoscrizione digitale di documenti informatici anche in assenza di un dispositivo fisico di Firma elettronica.
Tutte le nomine sono sottoscritte in uscita e in modalità automatica dal Titolare.
A tal fine è necessario che il Titolare acquisti (inserire link dello shop) da Namirial la firma automatica che Namirial andrà ad installare sul server e le cui credenziali una volta comunicate al Titolare andranno inserite nel TAB" Credenziali ESAW" nei seguenti campi:
- esaw e-mail
- easw password
- esaw sailng profile ID;.

Se sei il Titolare del Trattamento puoi consentire al tuo consulente / DPO di interagire sulla tua piattaforma in tempo reale.
Sei veramente pronto per partire. Clicca sull'icona "impersonifica" per proseguire la compilazione dei dati richiesti al fine di redigere il registro dei trattamenti ed il contenuto di nomine ed informative.
PERCORSO: Identifica / Archivio Titolari/Impersonifica
E' ora il momento di definire gli ambiti, ovvero tutte quelle categorie omogenee di trattamenti che possono essere raggruppate, ma puoi anche creare un ambito con un solo trattamento. Un esempio di ambito può essere per esempio "risorse umane" oppure "amministrazione", "sito web", "Marketing" ecc.
PERCORSO: Classifica / Nuovo ambito

PERCORSO: Identifica / Archivio Titolari/Impersonifica
E' ora il momento di definire gli ambiti, ovvero tutte quelle categorie omogenee di trattamenti che possono essere raggruppate, ma puoi anche creare un ambito con un solo trattamento. Un esempio di ambito può essere per esempio "risorse umane" oppure "amministrazione", "sito web", "Marketing" ecc.
PERCORSO: Classifica / Nuovo ambito

Cruscotto digitale
- Firma certa, manuale installazione Windows
- Firma certa, manuale installazione Mac
- Autenticazione Web, manuale Firefox
- Autenticazione Web, manuale Internet Explorer
La nostra assistenza multicanale risponde ai seguenti recapiti:
- Telefono. 080.22.23.646 (8 linee)
- Email: digitale@ufficiotelematico.it
La formazione dei RAO è un elemento fondamentale per costruire e mantenere il rapporto di collaborazione con la LRA e con la CA. Gli aspiranti RAO sono chiamati a prendere visione del regolamento allegato e a sostenere il video corso presente in Dashboard (Ilias). La LRA metterà a disposizione gratuitamente i propri consulenti per qualsiasi necessità di maggior approfondimento e aggiornamento.
- Firma certa, software Windows
- Firma certa, software Mac
- Firma certa LRA
- Driver Token USB, messaggio d’errore “Smart Card non presente”
- Driver Token USB, per i dispositivi 2444024...70000035
- Driver Token USB, per i dispositivi 2204...32 bit
- Driver Token USB, per i dispositivi 2204...64 bit
- Driver Smart Card, per i dispositivi 2203...Safedive 32 bit
- Driver Smart Card, per i dispositivi 2203..Safedive 64 bit
- Driver Smart Card, per i dispositivi 2201... 2205... 2302... 2304...70000030
- Driver Smart Card, per i dispositivi 2302... 2304 BIT4ID (Oberthur)
- Driver Smart Card, per Mac Bit4ID
- Lettore smart card, driver SCM SCR3310 v2.0
- Lettore smart card, driver Omnikey 1021 USB
Se vuoi richiedere un preventivo per Firme digitali, SPID o PEC, oppure semplicemente desideri ricevere maggiori informazioni circa l'attivazione del cruscotto digitale, scrivi a digitale@ufficiotelematico.it.
Con l'attvazione avrai diritto ad una serie di servizi gratuiti fra cui: la formazione iniziale in collegamento remoto, l' assistenza H24, il Software di firma, il servizio di notifica dei certificati di firma in scadenza, la possibilità di rinnovare i certificati in scadenza con una semplice telefonata, l'accesso ad una area riservata da cui potrai monitorare e gestire tutti i certificati da te emessi.
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Firma digitale
La Firma Digitale è definita dalla norma (Art 1, comma 1, let s del CAD) come “un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici In altri termini, la Firma Digitale è una firma elettronica qualificata con doppia chiave, una privata (per firmare) ed una pubblica, esposta nel certificato, per la verifica della firma stessa. Va pure ricordato che l’art. 25, comma 3 del Regolamento 910/2014 stabilisce che “Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri”: quindi la firma digitale italiana è, nel contesto europeo, a tutti gli effetti una firma elettronica qualificata.
Si è visto che le diverse tipologie di firma elettronica si differenziano per la loro capacità di resistere al disconoscimento. Ne consegue che, nello scegliere la tipologia di firma elettronica adeguata allo specifico scopo, è bene partire da un’analisi del rischio di disconoscimento. Ove il rischio è rilevante, è preferibile utilizzare la firma elettronica qualificata, nel caso in cui il rischio sia basso la firma elettronica avanzata è certamente una soluzione, specialmente nel caso in cui vi sono molti firmatari in un’unica postazione: casi tipici sono gli sportelli destinati al pubblico.
Tabella Riassuntiva

Tabella Riassuntiva

La Firma Elettronica è definita dalla norma (Art 3, comma 10 dell’eIDAS) come “dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare”. La firma elettronica “semplice” quindi, più che a una vera e propria firma, dà vita ad un processo di autenticazione cui sono riferibili minori requisiti di sicurezza rispetto alle altre tipologie di firma (avanzata e qualificata).
La normativa riconosce alla firma elettronica il valore probatorio dettato dall’Art 20, comma 1-bis del CAD (Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici) : “Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore.
In tutti gli altri casi, l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se appostein conformità alle Linee guida.”
Inoltre, ai sensi del principio di non discriminazione del Regolamento eIDAS, è previsto che: “A una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate.” “A un documento elettronico non sono negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica.”
Nonostante la normativa vigente non riconosca al documento cui è apposta una firma elettronica semplice il requisito della forma scritta, ne garantisce però l’ammissibilità in sede giudiziaria. Affinché il giudice ne possa valutare l’idoneità al soddisfacimento della forma scritta ed il suo valore probatorio, è facilmente comprensibile come una firma elettronica generata tramite il processo sopraindicato, riesca a produrre una collezione di elementi probatori in grado di dimostrare oggettivamente alti livelli di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità atti a permetterne l’accettazione quale piena prova dei fatti.
La normativa riconosce alla firma elettronica il valore probatorio dettato dall’Art 20, comma 1-bis del CAD (Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici) : “Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore.
In tutti gli altri casi, l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se appostein conformità alle Linee guida.”
Inoltre, ai sensi del principio di non discriminazione del Regolamento eIDAS, è previsto che: “A una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate.” “A un documento elettronico non sono negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica.”
Nonostante la normativa vigente non riconosca al documento cui è apposta una firma elettronica semplice il requisito della forma scritta, ne garantisce però l’ammissibilità in sede giudiziaria. Affinché il giudice ne possa valutare l’idoneità al soddisfacimento della forma scritta ed il suo valore probatorio, è facilmente comprensibile come una firma elettronica generata tramite il processo sopraindicato, riesca a produrre una collezione di elementi probatori in grado di dimostrare oggettivamente alti livelli di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità atti a permetterne l’accettazione quale piena prova dei fatti.
La Firma Elettronica Avanzata è definita dalla norma (Art 3, comma 11 dell’eIDAS) come “una firma elettronica che soddisfi i seguenti requisiti:
Quest’ultimo elemento assicura la connessione univoca con il firmatario e quindi la paternità giuridica del documento. La firma elettronica avanzata presenta dei caratteri peculiari che la differenziano marcatamente rispetto alle altre tipologie di firma. In primo luogo, la normativa non vincola la firma elettronica avanzata a particolari standard tecnici o determinati software.
Conseguentemente non esiste uno standard di firma elettronica avanzata, ma sono ipoteticamente possibili soluzioni di firma anche molto diverse tra loro, purché rispettino i requisiti richiesti dalla legge:
La firma elettronica avanzata grafometrica è realizzata secondo un processo che, oltre a ricalcare pienamente le caratteristiche su descritte prevede un meccanismo di document -binding estremamente robusto. Grazie al meccanismo software sopradescritto, mentre il cliente appone la propria firma su un dispositivo, vengono rilevati tutti i dati biometrici della firma (coordinate, tempo, pressione, tratto in aria ecc). Tutte queste informazioni, in combinazione con il tratto grafico della firma, sono inserite all’interno di documenti pdf contemporaneamente alla creazione di impronte HASH SHA-256 per assicurarne l’integrità. I dati comportamentali non sono conservati all’interno di archivi separati per dei successivi confronti, ma vengono criptati ed "inglobati" nel documento stesso; solo nel caso in cui il documento dovesse essere disconosciuto, i dati grafometrici contenuti nel documento verranno decifrati per confrontarli con quelli presenti in altri documenti già verificati o con quelli raccolti al momento stesso dal perito "grafometrico" nominato dal giudice.
L'utilizzo di dati comportamentali legati al documento (mediante opportuni algoritmi di HASH) e l’utilizzo di una firma elettronica avanzata basata su un certificate emesso e gestito da CA Accreditata (c.d. terza parte fidata), permette di soddisfare pienamente i requisiti richiesti dalla normativa per la FEA, ovvero: a) l’identificazione del firmatario del documento; b) la connessione univoca della firma al firmatario; c) il controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma, ivi inclusi i dati biometrici eventualmente utilizzati per la generazione della firma medesima; d) la possibilità di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l’apposizione della firma; e) la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto; f) l’individuazione del soggetto di cui all’art. 55, comma 2, lettera a); g) l’assenza di qualunque elemento nell’oggetto della sottoscrizione atto a modificarne gli atti, fatti o dati nello stesso rappresentati; h) la connessione univoca della firma al documento sottoscritto.
- È connessa unicamente al firmatario
- è idonea a identificare il firmatario
- è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;
- è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva modifica di tali dati."
Quest’ultimo elemento assicura la connessione univoca con il firmatario e quindi la paternità giuridica del documento. La firma elettronica avanzata presenta dei caratteri peculiari che la differenziano marcatamente rispetto alle altre tipologie di firma. In primo luogo, la normativa non vincola la firma elettronica avanzata a particolari standard tecnici o determinati software.
Conseguentemente non esiste uno standard di firma elettronica avanzata, ma sono ipoteticamente possibili soluzioni di firma anche molto diverse tra loro, purché rispettino i requisiti richiesti dalla legge:
- capacità di assicurare integrità ed autenticità del documento sottoscritto;
- controllo esclusivo dei dati per la creazione della firma da parte del firmatario.
La firma elettronica avanzata grafometrica è realizzata secondo un processo che, oltre a ricalcare pienamente le caratteristiche su descritte prevede un meccanismo di document -binding estremamente robusto. Grazie al meccanismo software sopradescritto, mentre il cliente appone la propria firma su un dispositivo, vengono rilevati tutti i dati biometrici della firma (coordinate, tempo, pressione, tratto in aria ecc). Tutte queste informazioni, in combinazione con il tratto grafico della firma, sono inserite all’interno di documenti pdf contemporaneamente alla creazione di impronte HASH SHA-256 per assicurarne l’integrità. I dati comportamentali non sono conservati all’interno di archivi separati per dei successivi confronti, ma vengono criptati ed "inglobati" nel documento stesso; solo nel caso in cui il documento dovesse essere disconosciuto, i dati grafometrici contenuti nel documento verranno decifrati per confrontarli con quelli presenti in altri documenti già verificati o con quelli raccolti al momento stesso dal perito "grafometrico" nominato dal giudice.
L'utilizzo di dati comportamentali legati al documento (mediante opportuni algoritmi di HASH) e l’utilizzo di una firma elettronica avanzata basata su un certificate emesso e gestito da CA Accreditata (c.d. terza parte fidata), permette di soddisfare pienamente i requisiti richiesti dalla normativa per la FEA, ovvero: a) l’identificazione del firmatario del documento; b) la connessione univoca della firma al firmatario; c) il controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma, ivi inclusi i dati biometrici eventualmente utilizzati per la generazione della firma medesima; d) la possibilità di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l’apposizione della firma; e) la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto; f) l’individuazione del soggetto di cui all’art. 55, comma 2, lettera a); g) l’assenza di qualunque elemento nell’oggetto della sottoscrizione atto a modificarne gli atti, fatti o dati nello stesso rappresentati; h) la connessione univoca della firma al documento sottoscritto.
La Firma Elettronica Avanzata è definita dalla norma (Art 3, comma 11 dell’eIDAS) come “una firma elettronica che soddisfi i seguenti requisiti:
Quest’ultimo elemento assicura la connessione univoca con il firmatario e quindi la paternità giuridica del documento. La firma elettronica avanzata presenta dei caratteri peculiari che la differenziano marcatamente rispetto alle altre tipologie di firma. In primo luogo, la normativa non vincola la firma elettronica avanzata a particolari standard tecnici o determinati software.
Conseguentemente non esiste uno standard di firma elettronica avanzata, ma sono ipoteticamente possibili soluzioni di firma anche molto diverse tra loro, purché rispettino i requisiti richiesti dalla legge:
La firma elettronica avanzata SMS è realizzata tramite un processo articolato secondo degli steps funzionali su descritti. Rispetto alla soluzione basata su grafometria, in questo processo il requisito di riconducibilità della firma al titolare viene garantita dal possesso del cellulare e dall’invio di un codice OTP su tale numero.
L'utilizzo di un codice OTP inviato tramite SMS al numero personale del titolare e l’utilizzo di una firma elettronica avanzata basata su un certificate emesso e gestito da CA Accreditata (c.d. terza parte fidata), permette di soddisfare pienamente i requisiti richiesti dalla normativa per la FEA, ovvero: i) l’identificazione del firmatario del documento; j) la connessione univoca della firma al firmatario; k) il controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma, ivi inclusi i dati biometrici eventualmente utilizzati per la generazione della firma medesima; l) la possibilità di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l’apposizione della firma; m) la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto; n) l’individuazione del soggetto di cui all’art. 55, comma 2, lettera a); o) l’assenza di qualunque elemento nell’oggetto della sottoscrizione atto a modificarne gli atti, fatti o dati nello stesso rappresentati; p) la connessione univoca della firma al documento sottoscritto.
- È connessa unicamente al firmatario
- è idonea a identificare il firmatario
- è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;
- è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva modifica di tali dati."
Quest’ultimo elemento assicura la connessione univoca con il firmatario e quindi la paternità giuridica del documento. La firma elettronica avanzata presenta dei caratteri peculiari che la differenziano marcatamente rispetto alle altre tipologie di firma. In primo luogo, la normativa non vincola la firma elettronica avanzata a particolari standard tecnici o determinati software.
Conseguentemente non esiste uno standard di firma elettronica avanzata, ma sono ipoteticamente possibili soluzioni di firma anche molto diverse tra loro, purché rispettino i requisiti richiesti dalla legge:
- capacità di assicurare integrità ed autenticità del documento sottoscritto;
- controllo esclusivo dei dati per la creazione della firma da parte del firmatario.
La firma elettronica avanzata SMS è realizzata tramite un processo articolato secondo degli steps funzionali su descritti. Rispetto alla soluzione basata su grafometria, in questo processo il requisito di riconducibilità della firma al titolare viene garantita dal possesso del cellulare e dall’invio di un codice OTP su tale numero.
L'utilizzo di un codice OTP inviato tramite SMS al numero personale del titolare e l’utilizzo di una firma elettronica avanzata basata su un certificate emesso e gestito da CA Accreditata (c.d. terza parte fidata), permette di soddisfare pienamente i requisiti richiesti dalla normativa per la FEA, ovvero: i) l’identificazione del firmatario del documento; j) la connessione univoca della firma al firmatario; k) il controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma, ivi inclusi i dati biometrici eventualmente utilizzati per la generazione della firma medesima; l) la possibilità di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l’apposizione della firma; m) la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto; n) l’individuazione del soggetto di cui all’art. 55, comma 2, lettera a); o) l’assenza di qualunque elemento nell’oggetto della sottoscrizione atto a modificarne gli atti, fatti o dati nello stesso rappresentati; p) la connessione univoca della firma al documento sottoscritto.
La Firma Elettronica Qualificata è definita dalla norma (Art 3, comma 12 dell’eIDAS) come “una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche;” È un particolare tipo di firma elettronica avanzata basato su un certificato “qualificato” (che garantisce l’identificazione univoca del titolare, rilasciato da certificatori qualificati) e realizzato mediante un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata che soddisfa particolari requisiti di sicurezza; il certificato può contenere limitazioni relative alla tipologia di atti da sottoscrivere o a tetti di spesa. Si abbandona quindi la neutralità tecnologica e si fa riferimento a una tecnologia specifica che prevede l’uso di un certificato qualificato e l’utilizzo di un dispositivo sicuro per la creazione della firma.
SPID
Con lo SPID professionale le pubbliche amministrazioni e ai service provider privati possono verificare l'appartenenza di una persona fisica ad un'organizzazione e/o la sua qualità di professionista. Con il rilascio dell' identità SPID ad uso professionale il soggetto persona fisica che richiede questa identità può qualificarsi come libero professionista.
Tipo 1: SPID Personale.
Contiene solo i dati della Persona Fisica ed è riservato all’uso personale. Costituisce l’identità digitale di un cittadino con cui accede ai propri dati e interagisce con altri soggetti pubblici o privati.
Contiene solo i dati della Persona Fisica ed è riservato all’uso personale. Costituisce l’identità digitale di un cittadino con cui accede ai propri dati e interagisce con altri soggetti pubblici o privati.
Tipo 2: SPID Aziendale.
Contiene solo i dati della Persona Giuridica ed è riservato ai servizi professionali che richiedono solo i dati dell’azienda. Costituisce un’identità basata sui dati di un soggetto giuridico. Non riporta i dati della persona fisica. Non è attualmente in uso in quanto non ha trovato, alla data di oggi, applicazione.
Contiene solo i dati della Persona Giuridica ed è riservato ai servizi professionali che richiedono solo i dati dell’azienda. Costituisce un’identità basata sui dati di un soggetto giuridico. Non riporta i dati della persona fisica. Non è attualmente in uso in quanto non ha trovato, alla data di oggi, applicazione.
Tipo 3: SPID Professionale.
Contiene i dati della Persona Fisica ed è riservato ai liberi professionisti. È l’identità che racchiude sia i dati della persona fisica sia eventuali attributi che caratterizzano la sua professione. Permette l’accesso a servizi professionali che richiedono solo i dati della Persona Fisica.
Contiene i dati della Persona Fisica ed è riservato ai liberi professionisti. È l’identità che racchiude sia i dati della persona fisica sia eventuali attributi che caratterizzano la sua professione. Permette l’accesso a servizi professionali che richiedono solo i dati della Persona Fisica.
Tipo 4: SPID Giuridico
Contiene i dati della Persona Fisica e della Persona Giuridica ed è riservato alle Aziende. È l’identità digitale rilasciata ad una persona fisica, a cui vengono associati anche i dati della persona giuridica per cui opera. Permette l’accesso ai servizi professionali che richiedono i dati sia della Persona Fisica che della Persona Giuridica.
Contiene i dati della Persona Fisica e della Persona Giuridica ed è riservato alle Aziende. È l’identità digitale rilasciata ad una persona fisica, a cui vengono associati anche i dati della persona giuridica per cui opera. Permette l’accesso ai servizi professionali che richiedono i dati sia della Persona Fisica che della Persona Giuridica.
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